Regole per il calcolo della tariffa
Nell’avviso di pagamento inviato agli utenti è indicata l’ubicazione dell’utenza, la data di inizio occupazione, l’eventuale data di cessazione (se nell’anno di invio), la superficie imponibile, la tariffa applicata l’importo della parte fissa, della parte variabile e la sommatoria. E’ presente anche una tabelle con tutte le tariffe approvate annualmente dal consiglio comunale e pubblicata sia sul sito internet del comune che sul portale del federalismo fiscale.
Chi paga la tassa rifiuti
La TARI è dovuta quando sussiste, in capo ad un soggetto, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo ad eccezione delle aree scoperte operative:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano possedute o detenute in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
Come si calcola la TARI
Il Comune calcola l’ammontare della tassa e invia al contribuente l’avviso di pagamento.
Le utenze sono suddivise in due categorie: Le Utenze Domestiche e le Utenze Non Domestiche.
Per le utenze domestiche la TARI viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’abitazione e relative pertinenze (differenziate in sei tariffe in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e/o al numero di occupanti). Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate anche ai fini dei precedenti tributi (Tares, Tarsu), salvo intervenute variazioni.
Per le utenze non domestiche viene calcolata in base alla superficie utilizzata ed all’attività svolta.
L'importo della tassa viene poi maggiorato del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene Ambientale – TEFA (D. Lgs. 30/12/1992, n, 504, art. 19), pari al 5% dell'importo della tassa, che il Comune prevede nell’importo da pagare e che poi viene trattenuto direttamente dal ministero delle finanze e girato all’Amministrazione provinciale di Bergamo.
Sulla TARI non è applicata l'IVA.
Esempio - Utenze domestiche
Per calcolare il dovuto da una famiglia di 4 persone con una superficie di mq. 100 (appartamento + box + cantina), si esegue il seguente calcolo:
(Quota fissa x mq. 100) + (quota variabile di 4 componenti) = Tassa
Tassa + 5% (TEFA) = Totale Dovuto per TARI
Ovvero (0,4869 X 100) + 78,6497= 48,69 + 78,6497 = 127,34
€ 127,34 + 5% = € 133,71 da arrotondare a € 134,00
Esempio - Utenze non domestiche
Per calcolare il dovuto di un bar di 120 mq si esegue il seguente calcolo:
(quota tariffa fissa + quota tariffa variabile) * 120 mq. = Tassa
Tassa + 5% (TEFA) = Totale Dovuto per TARI
Ovvero (2,4543+2,0390) = 4,4933 * 120 = € 539,20
€ 539,20 + 5% = 566,16 da arrotondare a € 566,00
Eventuali riduzioni
Ai soggetti portatori di patologie che diano diritto alla fornitura gratuita da parte dell’A.S.L. di “pannoloni” saranno assegnati, gratuitamente, a richiesta scritta, su apposito modulo messo a disposizione dal Comune, un numero massimo di 30 (trenta) sacchi da lt. 110 o, in alternativa, di 60 (sessanta) sacchi da lt. 45 all’anno, da fornirsi in ragione di numero massimo 10 (dieci) sacchi da lt. 110 o, in alternativa, di 20 (venti) sacchi da lt. 45 a quadrimestre.
Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019. Gli utenti TARI potranno ricevere lo sgravio parziale del tributo, considerando i seguenti parametri:
- riduzione pari al 50% della quota variabile per i nuclei famigliari con ISEE non superiore ad euro 8.265,00;
- riduzione del 50% della quota variabile per i nuclei familiari con reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;
- riduzione del 50% della quota variabile per nuclei familiari con 4 o più figli fiscalmente a carico con ISEE non superiore ad euro 20.000,00.
I soggetti interessati devono comunicare il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo, con decadenza dell’agevolazione.
I potenziali interessati, al fine di poter usufruire della riduzione, devono presentare all’ufficio Tributi del Comune, entro il 31 marzo per ciascuna annualità, richiesta di agevolazione su modulo appositamente predisposto, con contestuale modello I.S.E.E. in corso di validità.
Cumulo di riduzioni e agevolazioni:
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% della quota variabile.
Atti di approvazione delle tariffe
Regolamento TARI
Conferimento facoltativo fuori dal servizio pubblico per le utenze non domestiche
Il D.lgs. 116/2020 ha introdotto la possibilità, attribuita alle utenze non domestiche, di conferire al di fuori del servizio pubblico per un periodo di almeno 2 anni, i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediate attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi.
Le utenze non domestiche che intendono avvalersi di tale possibilità devono comunicarlo al Comune, tramite il modello scaricabile dal sottostante allegato, entro il 31 maggio 2021 con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Il termine del 31 maggio è valido solo per l’anno 2021, a partire dal 2022 il termine di presentazione della richiesta è fissata per il 30 giugno di ogni anno, con effetti a partire dall’anno successivo. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze saranno escluse dal pagamento della componente variabile della tariffaria e non potranno più usufruire del servizio di raccolta “porta a porta” né conferire materiali in piattaforma ecologica.
Gli utenti che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza biennale, devono comunicarlo al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, il quale, dopo le opportune valutazioni, deciderà se riprendere la gestione - qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
Si riporta di seguito la nuova definizione di rifiuto urbano, così come riformata dal D.Lgs. n. 116/2020:
RIFIUTI URBANI
(dal 1° gennaio 2021, art 183 c. 1, lett. b-ter, sulla base dell’intervento dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116):
- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO – PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO AVVIO A RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo o a recupero nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l’Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.
5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a. i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c. i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f. i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 5, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica all’utente.
7. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
8. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
L’unica modalità di pagamento ammessa è il modello F24. Il servizio è svolto gratuitamente dagli Istituti di Credito e da Poste Italiane.
Scadenza dei pagamenti
Per l’anno 2021 l’avviso di pagamento verrà inviato due volte, il primo invio conterrà la sola rata di acconto anno 2021, il secondo avviso invece conterrà la rata a saldo, con scadenza di pagamento rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre 2021.
Informazioni generali contenuti nell’avviso di pagamento
Nell’avviso di pagamento inviato agli utenti vengono indicati:
- indicazione del servizio a cui si riferisce l’importo addebitato;
- dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome e codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, nonché il codice univoco identificativo dell’utente;
- dati caratterizzanti ciascuna delle utenze a cui si riferisce l’importo addebitato, ove i medesimi siano necessari ai fini della commisurazione della tariffa:
i) indirizzo e codice utenza;
ii) superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati;
iii) dati catastali, ove disponibili;
iv) categoria di utenza;
v) nel caso di utenza domestica, numero di occupanti dell’immobile; - indirizzo internet e/o recapito telefonico e/o indirizzo dello sportello fisico presso cui reperire la procedura per l’eventuale comunicazione di errori o variazioni nei dati di cui alle lettere b) e c) del presente comma;
- periodo di riferimento del documento di riscossione;
- recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, di reclami e/o di richieste di rettifica relativi all’importo addebitato e al pagamento nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti;
- la tabella con tutte le tariffe approvate annualmente dal consiglio comunale e pubblicata sia sul sito internet del comune che sul portale del federalismo fiscale;
- importo complessivo addebitato, con riferimento a ogni singola utenza; nel caso di variazioni in corso d’anno dei dati di cui alla lettera c), dal punto ii) al punto v), il documento di riscossione indica distintamente gli importi relativi a ciascuna situazione dell’utenza nel periodo di riferimento del documento di riscossione;
- scadenza per il pagamento in un’unica soluzione;
- ove applicabile, importo, espresso in euro, di ciascuna delle rate in cui è effettuabile il pagamento ai sensi dell’Articolo 1, comma 688, della legge n. 147/13, con relativa scadenza;
- indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa;
- importo, espresso in euro, e descrizione sintetica delle eventuali riduzioni applicate;
- importo, espresso in euro, degli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti e indicazione della possibilità che l’importo addebitato con riferimento al periodo in corso sia rettificato a conguaglio;
- indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi ad imposte, tributi o addizionali, nonché delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in coerenza con la normativa vigente;
- estremi degli atti di approvazione rilevanti con riferimento alla tariffa applicata o, in caso di conguagli, alle tariffe applicate;
- indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o dell’indirizzo degli sportelli fisici, ove presenti, presso cui è possibile reperire le informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.
Informazioni per omesso pagamento
Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In caso di mancato versamento della tassa, già sollecitata tramite raccomandata, si applicano le sanzioni al 30% previste dalla legge e gli interessi al tasso legale.
Non è possibile richiedere la rateizzazione delle rate scadute.
Segnalazioni errori importi
I “reclami” che riguardano il tributo possono essere riassunti in due fattispecie diverse:
- Rettifica in corso d’anno dell’importo da pagare per modifiche varie o rettifica della denuncia
- Rimborso del maggiore importo versato. Entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza, come previsto dalla normativa.
Tutti i moduli sono disponibili nella sezione Sportello Telematico polifunzionale selezionando la categoria "Tributi". La compilazione e la presentazione avvengono tramite lo sportello telematico mediante autenticazione con una delle modalità stabilite per l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione:
- con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale
- tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS.
Per la segnalazione di irregolarità o inesattezze nei dati riportati negli avvisi di pagamento, contattare l’Ufficio Tributi.
Documenti di riscossione online
A decorrere dal 2020, oltre alla modalità di invio cartacea (tramite recapito nella cassetta della posta), l’avviso di pagamento sarà inviato agli utenti all’indirizzo e-mail che gli stessi hanno fornito al Comune nella dichiarazione di inizio occupazione.
Per ricevere gli avvisi di pagamento in formato elettronico comunicare il proprio indirizzo mail a: tributi@comune.ranica.bg.it